31 gennaio – NORME SULLA NON ASSOGGETTABILITA’ DEI COMPENSI CORRISPOSTI DA ORGANISMI SPORTIVI DILETTANTISTICI

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31 gennaio – NORME SULLA NON ASSOGGETTABILITA’ DEI COMPENSI CORRISPOSTI DA ORGANISMI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Roma – Il 16 gennaio, come comunicato a suo tempo sul sito del CONI, è scaduta la proroga accordata, da ultimo, dall’ENPALS con messaggio n. 3 del 16 ottobre 2006, per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse in relazione alle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici agli istruttori presso impianti e circoli sportivi, nonché ai direttori tecnici, ai massaggiatori e agli istruttori presso società sportive.

In proposito, a conferma di quanto rilevato nelle precedenti comunicazioni in materia, si osserva quanto segue:

con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’art. 3, comme 2, del DLCPS del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono state adeguate le categorie dei lavoratori assicurate obbligatoriamente presso l’ENPALS.

Tra le nuove categorie di assicurati elencate nel decreto, interessano gli organismi sportivi quelle riportate sotto i seguenti numeri:

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive;

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche.

In ordine ai soggetti ricompresi nelle categorie di cui sopra, l’ENPALS, con la circolare n. 7 del 30 marzo 2006, ha affermato che il richiamo agli impiegati e operai di cui al n. 20) va riferito ai lavoratori dipendenti ovvero utilizzati in via non occasionale, mentre, per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi, l’obbligatorietà all’iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica – subordinata o autonoma – del rapporto di lavoro.

Quanto ai soggetti ricompresi nel n. 22), ha specificato l’ente previdenziale che, oltre ai dipendenti delle società sportive, l’obbligo di iscrizione è stato ora esteso anche a figure professionali tipiche del settore, quali i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori.

Con particolare riguardo ai direttori tecnici, l’ENPALSI ha poi puntualizzato che, qualora tali soggetti svolgano un’attività riconosciuta di natura professionistica dalle Federazioni Sportive Nazionali, essi saranno assicurati al Fondo Sportivi Professionisti istituito presso l’ENPALS stesso. Ciò nella considerazione che riguardo allo sport professionistico restano fermi i criteri individuatori delle categorie professionali assicurate presso il predetto ente, in quanto regolati dalla legge n. 91/1981.

In relazione al settore dello sport dilettantistico, l’adozione in concreto delle disposizioni sin qui considerate ha comportato forti divergenze sul piano interpretativo tra il CONI e l’ENPALS relativamente alla delimitazione dell’area applicativa dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai fini dell’esclusione dell’assoggettamento contributivo dei compensi conseguiti in detto ambito, rientranti fiscalmente nella categoria dei redditi diversi.

Tale problematica ha costituito oggetto di confronto negli incontri avuti dal CONI unitamente agli Enti di Promozione Sportiva con l’ENPALS, prima direttamente e in un momento successivo presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero per le Politiche giovanili e le Attività sportive, a seguito dei quali l’ENPALS ha emanato la circolare n. 13 del 7 agosto 2006.

Con tale atto, in accoglimento della tesi sostenuta dal CONI, l’ente chiarisce che non vi è obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall’art. 67, comma 1, lett. M) del TUIR, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive dilettantistiche.

A conclusione dei suddescritti incontri non è stato possibile, invece, raggiungere, al momento, nessuna intesa per una soluzione concordata con l’ENPALS in merito a una proposta di assoggettamento contributivo delle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici (attualmente classificabili come redditi diversi), con il riferimento a parametri già in atto in materia fiscale, soluzione da recepirsi, poi, in un testo normativo.

Sempre in tema di contribuzioni previdenziali e in relazione a eventuali contestazioni da parte dell’ENPALS, è utile tenere presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all’art. 2, comma 29, è da ritenersi principio generale in materia che il contributo «è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi». Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell’Amministrazione Finanziaria, può qualificare differentemente i redditi in questione.

Si avvertono perciò i soggetti interessati dei suddetti adempimenti e dell’ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la non assoggettabilità a contribuzione ENPALS dei compensi corrisposti dalle società e associazioni dilettantistiche, qualificati dalla vigente legislazione quali redditi diversi (diversi cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato), come riconosciuto dallo stesso ENPALS nella circolare sopra richiamata (n. 13 del 7 agosto 2006).

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