27 febbraio – CONI – COORDINAMENTO ATTIVITA’ POLITICHE E ISTITUZIONALI, REGIONE PUGLIA: ”NORME PER LO SVILUPPO DELLO SPORT PER TUTTI”

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27 febbraio – CONI – COORDINAMENTO ATTIVITA’ POLITICHE E ISTITUZIONALI, REGIONE PUGLIA: ”NORME PER LO SVILUPPO DELLO SPORT PER TUTTI”

Roma – Il Coordinamento Attività Politiche ed Istituzionali del CONI ha reso nota l’informativa riguardante alcuni provvedimenti regionali che interessano l’organizzazione sportiva, in particolare per quanto concerne la Regione Puglia (di cui si riportano alcuni stralci).
Legge Regionale del 4 dicembre 2006, n. 33 recante ”Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”.
La Regione, sentita la Scuola regionale dello sport del CONI e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ferme restando le competenze specifiche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia di sport e formazione professionale, individua profili professionali per le attività lavorative collegate allo sport e dell’attività motoria, per i quali definisce progetti tipo e i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.
E’ altresì prevista l’istituzione della Consulta regionale dello sport con funzione consultiva e propositiva per le attività della Giunta regionale, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca.
La composizione della Consulta deve prevedere, tra gli altri, la presenza dei rappresentanti del CONI regionale, del Comitato Italiano Paraolimpico, di una rappresentanza delle federazioni sportive nazionali, della Federazione medico sportiva italiana; inoltre delle discipline sportive associate, delle associazioni benemerite, nonché degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
E’ inoltre specificato che la Giunta Regionale, con il supporto tecncico del CONI, approva il programma triennale per l’impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi dedicati destinati alle attività motorio-sportive.
Il citato programma triennale, elaborato sulla base dei programmi inviati dalle Province, sentita la Consulta regionale dello sport, prima della sua approvazione è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali.
E’ altresì precisato che i contributi regionali sono concessi ogni anno, in conto capitale o in conto interesse, per la costruzione, il completamento, l’ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per l’acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il predetto programma triennale ai seguenti soggetti:
– enti locali;
– enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
– associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale;
– parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose;
– enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.
I progetti ammessi a contributo devono acquisire il parere tecnico-sportivo del CONI.
La Regione concede ogni anno contributi a favore dei soggetti sopra indicati in misura con superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse mobili.
La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di attuazione.
E’ inoltre specificato che le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l’esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente.
La Regione concede ogni anno contributi finalizzati alle attività di promozione diffusione e organizzazione dell’associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:
– attività sportive dilettantistiche;
– organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali.
E’ altresì stabilito che la Regione, onde prevenire l’assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione, sensibilizzazione, tutela e controllo della salute nelle attività sportive secondo i principi della legge n. 376/2000.
Per promuovere la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, paesaggistico ed economico del territorio pugliese, la Regione può stipulare accordi di sponsorizzazioni con le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le discipline associate e le associazioni benemerite, con le società e le associazioni sportive pugliesi ad essi affiliate con i propri Statuti sociali adeguati a quanto prescritto dall’articolo 90 della L. 289/02.
Inoltre la Regione può stipulare con il CONI e il Comitato Italiano Paraolimpico apposite convenzioni dirette a:
– promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;
– regolamentare i rapporti relativi all’attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI;
– collaborare per la programmazione impiantistica e per l’espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli impianti sportivi ai sensi delle norme vigenti.
La Regione, in accordo programmatico con il MPI – Ufficio scolastico regionale per la Puglia, provvede a:
– promuovere un efficace coordinamento dell’attività sportivo-scolastica sul territorio anche mediante l’utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell’utenza scolastica;
– incentivare con contributi la realizzazione di manifestazioni sportive e iniziative a esse collegate, anche a carattere nazionale.
Il provvedimento stabilisce infine che i soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti che garantiscono il perseguimento di finalità di interesse pubblico.
La gestione degli impianti sportivi è affidatadagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l’aggregazione a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall’art. 90 della L. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.

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