ROMA – Con delibera assunta con l’ultimo Consiglio federale del 23 gennaio 2017, in ottemperanza a quanto richiesto dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono state individuate le mansioni rientranti, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche della scherma, sia olimpica che paralimpica che storica, per le quali siano erogati indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi che possano essere inquadrati, qualora ne ricorrano i relativi presupposti, fra quelli che rientrano nella disciplina dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, e come tali non soggetti a contribuzione previdenziale.
La decisione è scaturita in seguito alla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che, preso atto che in materia di compensi erogati agli sportivi dilettanti vi sono molti punti controversi, ha fornito chiarimenti utili a delineare un quadro di riferimento per individuare le prestazioni sportive dilettantistiche che possono rientrare nell’art 67 comma 1 lettera m del TUIR, quindi fra i redditi diversi non assoggettabili a contribuzione previdenziale.
Per una miglior comprensione di quanto esposto si richiama il tenore letterale della norma che recita: “ Sono redditi diversi…. se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni…. né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”, per poi proseguire “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
In particolare, nella sopracitata circolare vengono evidenziati due parametri in presenza dei quali è possibile identificare come “reddito diverso” quello percepito da uno sportivo.
Il primo parametro consiste nella presenza dell’associazione o società nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI, circostanza che consente di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e di conseguenza la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali di cui all’art. 90 legge 289/2002.
Il secondo parametro invece prevede che il soggetto percipiente debba essere espressamente individuato e ritenuto da ciascuna Federazione quale figura necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica dalla stessa disciplinata.
Il Consiglio Federale ha prontamente affrontato questo ultimo tema, onde consentire una più agevole e corretta applicazione della norma per i suoi affiliati.
Nel comunicato (clicca qui) si riporta la tabella elaborata dal Consiglio federale, riepilogativa di tali mansioni.