IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE INFONDATO IL RICORSO DI NUGNES E MAGNANI CONTRO LA FIS PER ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI NELLE ASSEMBLEE NAZIONALE, REGIONALI E PROVINCIALI

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IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE INFONDATO IL RICORSO DI NUGNES E MAGNANI CONTRO LA FIS PER ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI NELLE ASSEMBLEE NAZIONALE, REGIONALI E PROVINCIALI

Logo CONI 2014ROMA – La Terza Sezione del Collegio di Garanzia del CONI, presieduta dal prof. Massimo Zaccheo, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso presentato, il 27 ottobre 2016, dai signori Lucio Nugnes e Cristiano Magnani contro la Federazione Italiana Scherma (FIS) e nei confronti dei signori Paolo Cuccu, Vittorio Carrara e Sveva di Somma per l’annullamento della decisione n. 4969 del 10 ottobre 2016, assunta, in unico grado, dal Tribunale Federale FIS, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto FIS e dell’art. 106 del Regolamento Organico Federale, che ha respinto il reclamo interposto da Nugnes avverso la declaratoria d’illegittimità dell’esclusione della propria candidatura a rappresentante dei tecnici per la fase elettiva regionale e ha dichiarato infondati gli ulteriori motivi di ricorso proposti dagli altri ricorrenti – tra cui Magnani – volti ad ottenere l’annullamento delle elezioni dei rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti nelle Assemblee Nazionale, Regionali e Provinciali della Federazione Italiana Scherma, svoltesi il 25 settembre 2016.

 

Fonte: CONI.it

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