23 febbraio – CONI – COORDINAMENTO ATTIVITA’ POLITICHE E ISTITUZIONALI, IMPIANTISTICA SPORTIVA REGIONE LOMBARDIA

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23 febbraio – CONI – COORDINAMENTO ATTIVITA’ POLITICHE E ISTITUZIONALI, IMPIANTISTICA SPORTIVA REGIONE LOMBARDIA

Roma – Il Coordinamento Attività Politiche ed Istituzionali del CONI ha reso nota l’informativa riguardante alcuni provvedimenti regionali che interessano l’organizzazione sportiva, in particolare per quanto concerne la Regione Lombardia.
Legge Regionale del 14 dicembre 2006, n. 27 recante “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”.
La legge sopra indicata è volta a disciplinare le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo sportivo, la qualità dei servizi ed ottimizzare i costi gestionali.
E’ in particolare stabilito che gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via previdenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
In caso d’impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i citati soggetti devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.
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L’affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali, è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell’ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i predetti soggetti.
E’ inoltre precisato che gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto di determinati criteri.
E’ tra l’altro specificato che gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti sopra individuati per l’utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.
Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia dell’impianto sportivo in orari extra scolastici.
Sono esclusi dall’applicazione del provvedimento gli impianti sportivi quali stadi, palazzi dello sport ed altre strutture, presso le quali la pratica sportiva non è consentita ai singoli cittadini, che sono ammessi solo in qualità di spettatori e non praticanti.
Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dell’incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico da loro costituite.
E’ infine precisato che per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l’affidamento diretto dell’incarico di gestione agli utilizzatori dell’impianto stesso.

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