
Roma – L’articolo 90 della legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002) ha introdotto alcune modifiche e novità nel quadro normativo eistente per quanto riguarda le società sportive dilettantistiche. Ora è intervenuta la legge 128 del 21/5/2004 che ha cancellato la precedente previsione secondo cui l’effettiva operatività della disciplina era subordinata all’emenazione di uno o più regolamenti. Inoltre, con tale legge, sono stati abrogati i commi 20, 21 e 22 dell’art. 90, che prevedevano l’istituzione presso il CONI di un registro al quale le società avrebbero dovuto iscriversi per godere delle agevolazioni.
Con i commi 17 e 18 sono introdotti una serie di principi generali. Viene testualmente detto che le «società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica». In pratica, nella denominazione dovrà essere aggiunta l’indicazione «Associazione o Società dilettantistica» ed anche «sportiva» se non già precedentemente contenuta.
Ecco gli altri requisiti che devono essere espressamente previsti dallo statuto perché una società sia considerata associazione sportiva dilettantistica:
a) Denominazione sociale
b) Oggetto sociale, con specifico riferimento all’organizzazione d’attività sportiva dilettantistica (compresa attività didattica di avvio, aggiornamento, perfezionamento, ecc)
c) Attribuzione di rappresentanza legale dell’Ente
d) Divieto per gli amministratori di ricoprire cariche analoghe in società della medesima Federazione
e) Assenza di fine di lucro e divieto assoluto di distribuzione fra gli associati, anche in forma indiretta, dei proventi delle attività
f) L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché delle loro modalità d’approvazione
g) Principi di democrazia ed eguaglianza dei diritti degli associati
h) Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle associazioni di cui vanno definite le modalità
i) Obbligo di conformarsi alle norme del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione
L’unica clausola non richiamata, ma necessaria ai fini fiscali, è quella della intrasmissibilità della quota associativa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.
Qualora le società posseggano già a statuto gli ulteriori requisiti sopra indicati e debbano modificarlo solo per l’integrazione della denominazione, si potrà procedere con assemblea ordinaria e non straordinaria, trattandosi appunto d’integrazione e non di modifica. Dopo tale delibera, il Presidente dell’Associazione dovrà recarsi alla Agenzia delle Entrate per comunicare tale variazione sia ai fini delle imposte diretto che dell’Iva, allegando alla richiesta di variazione copia del verbale dell’Assemblea (entro 30 giorni dalla stessa).
Qualora invece sia necessario procedere a modifiche statutarie, si dovrà procedere ad assemblea straordinaria. In ogni caso, per ottemperare a quanto previsto nel Testo Unico per le imposte dirette e l’Iva, si dovrà procedere alla registrazione all’ufficio del registro (o andare dal notaio se la società è nata per atto pubblico).
Essendo la legge immediatamente applicativa, si consiglia di eseguire al più presto tali variazioni e, comunque, di farlo prima della riaffiliazione, per continuare a mantenere lo status di associazione sportiva dilettantistica.
Maurizio Annitto (Consigliere Federazione Italiana Scherma)












