“RIFORMA DELLO SPORT” – LA NOTA ESPLICATIVA ELABORATA DAL CONSULENTE FEDERALE DOTT. MAURIZIO ANNITTO

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“RIFORMA DELLO SPORT” – LA NOTA ESPLICATIVA ELABORATA DAL CONSULENTE FEDERALE DOTT. MAURIZIO ANNITTO

ROMA – Sull’importante tematica della “Riforma dello Sport” la Federazione Italiana Scherma riporta, integralmente, la nota esplicativa (QUI LINK) elaborata dal Consulente federale, Dott. Maurizio Annitto, che si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione.

 

Con l’approvazione in via definitiva del Decreto correttivo del D.lgs 36/2021 da parte del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2022, si è finalmente completato il lungo e travagliato iter della Riforma, che ricordiamo era partito con la Legge delega n° 86 del 8/8/2019. Se non ci saranno proroghe, tutta la nuova normativa sarà applicabile dal 1° gennaio 2023.

Fra pochi mesi le asd e ssd si troveranno quindi di fronte a un quadro normativo che vedrà importanti novità sotto il profilo dello status giuridico delle stesse e dei requisiti statutari; particolare importanza assumerà, in piena simmetria con il Terzo Settore, la chiara distinzione fra attività sportiva, che ricordiamo dovrà essere svolta “in via stabile e principale” e le attività diverse, che avranno carattere “secondario e strumentale” rispetto a quella istituzionale, e che “siano alle stesse strettamente connesse”: questa distinzione assumerà importanza anche ai fini dei rendiconti e del relativo trattamento fiscale.

Sarà quindi necessaria una revisione ed integrazioni degli statuti esistenti, per la quale la Federazione fornirà il necessario supporto informativo.

A proposito del Terzo Settore, siamo ad evidenziare che, fra le forme giuridiche che potranno assumere gli enti sportivi dilettantistici, oltre a quelle di associazioni riconosciute e non riconosciute e quelle di società di capitali e cooperative, vi sarà anche quella di Ente del Terzo Settore; in tal caso questi enti dovranno avere la doppia iscrizione, sia al RUNTS che al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per questi enti si applicheranno le norme del Decreto in questione, limitatamente all’attività sportiva esercitata, e solo se compatibili con le regole del Terzo Settore.

Per quello che riguarda le società di capitali, chi ha già adottato questa forma, o chi vorrà sceglierla, si troverà davanti ad un bivio. Infatti potrà optare per uno statuto che preveda una parziale ( piccola) possibilità di distribuzione di utili ( diversa per tipologia di ente e per attività esercitata), che peraltro potrebbe consentire di attrarre dei potenziali investitori; in tal caso però dovrà rinunciare alla de-commercializzazione dei cosiddetti corrispettivi specifici, previsto dal comma 3 dell’art. 148 del TUIR, in quanto verrebbe meno ai dettami statutari del successivo comma 8 che fra gli altri prevede  la non distribuibilità degli utili.

L’alternativa più probabile sarà quella di rimanere come adesso, senza distribuzione di utili.

L’altro capitolo che vedrà una profonda innovazione per il mondo sportivo dilettantistico sarà quello del lavoro sportivo, che vedrà la definitiva cancellazione delle collaborazioni sportive, ex art. 67 del TUIR ( meglio conosciute come i “10.000”), così tanto utilizzate dalle asd/ssd.

Per il settore dilettantistico, potremo avere due figure: quella del volontario e quella del lavoratore sportivo.

La figura del volontario sarà disciplinata in completa analogia con il Terzo Settore, e prevede che il soggetto presti la sua attività verso l’ente sportivo in maniera assolutamente gratuita ( senza poter essere remunerato in alcun modo), con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute. Per queste figure sarà prevista un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.

Il soggetto che eserciterà attività sportiva verso un corrispettivo, sarà considerato lavoratore sportivo.

Il lavoro sportivo potrà assumere la forma di:

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

Co.co.co

Per quello che riguarda l’area del dilettantismo, “il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa”. Devono però verificarsi le seguenti condizioni (verso il medesimo committente):

  1. a) che la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. b) che le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Per quello che riguarda i pubblici dipendenti, potranno continuare a prestare collaborazione nell’area del dilettantismo con le seguenti avvertenze:

-se opereranno come volontari, dovranno, come adesso per le collaborazioni ex art. 67 TUIR, fare semplice comunicazione preventiva all’amministrazione di competenza.

-se la collaborazione sarà a titolo oneroso, saranno inquadrati come co.co.co, e dovranno essere autorizzati dalla propria amministrazione.

Trattamento fiscale e previdenziale

Per quello che riguarda il trattamento fiscale e l’assoggettamento previdenziale, bisognerà fare riferimento a tre soglie:

Fino ad € 5.000: totale esenzione fiscale e previdenziale

Oltre € 5.000: solo assoggettamento previdenziale

Oltre € 15.000: assoggettamento sia tributario che fiscale

Per quello che riguarda la parte fiscale il meccanismo è semplice, per la parte eccedente € 15.000 si andrà con le regole delle aliquote progressive ordinarie.

Per la parte previdenziale il meccanismo è un po’ più complesso; innanzitutto la gestione previdenziale di riferimento, per i lavoratori autonomi e co.co.co. sarà quella separata dell’Inps, mentre per i lavoratori dipendenti sarà il Fondo pensione dei Lavoratori Sportivi dell’Inps.

In particolare l’aliquota sarà pari al 24% per co.co.co. e lavoratori autonomi iscritti ad altre gestioni previdenziali, mentre sarà del 25% negli altri casi.

Per i primi 4 anni, è prevista una riduzione del 50% delle aliquote e del montante pensionistico.

Novità anche i premi agli sportivi, che attualmente sono ricompresi nei compensi sportivi, e che saranno tassati a titolo d’imposta con aliquota del 20% (e che quindi non andranno dichiarati e non faranno cumulo con altri redditi).

Per quello che riguarda i relativi adempimenti, sono previste semplificazioni; in particolare la maggior parte di questi adempimenti saranno gestiti per tramite del nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, e andranno a sostituire “obblighi già esistenti (comunicazione Centro Impiego, LUL…).

La struttura del Registro dovrà tuttavia essere dotata di strumenti informatici idonei a supportare gli adempimenti di cui sopra, ed in ogni caso si dovrà attendere un decreto attuativo, previsto entro il 1/4/2023, ed indicazioni per il periodo transitorio.

La Federazione organizzerà a breve dei seminari e webinar, per cercare di approfondire tutte le problematiche legate a questa Riforma, ed essere di supporto a tutti i dirigenti delle asd/ssd affiliate, negli importanti cambiamenti che ci aspettano nei prossimi mesi.

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